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Il nostro Statuto

Repertorio n. 2139/1282

STATUTO DI "ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F. - CASA DELLA GIOVANE" o "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A.C.I.S.J.F. - ASSOCIAZIONE DI COMO - CASA  DELLA GIOVANE" 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno diciannove (19) del mese di maggio, a Como, nel mio studio in via Pessina n. 3, davanti a me ROBERTO CASPANI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, è personalmente comparsa: Simona Saladini, nata a Como il 15 novembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione infra indicata, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo di "ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F. - CASA DELLA GIOVANE" o "ASSOCIA- ZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A.C.I.S.J.F. - ASSOCIAZIONE DI COMO - CASA DELLA GIOVANE" - con sede in Como, via Borgovico n. 182, codice fiscale e partita IVA 00600120133, riconosciuta con decreto del presidente della Regione Lombardia n. 15165 del 7 agosto 2002, iscritta nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 1489 dall'8 agosto 2002, iscritta al REA presso la CCIAA di Como-Lecco al n. CO-273819 (di seguito anche "associazione").  

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso che:

(I) con atto in data 5 aprile 2022 n. 1955/1162 di rep. a mio rogito (registrato a Como l'11 aprile 2022 al n. 7521), l'assemblea straordinaria dell'associazione ha deliberato:

1°) - di approvare e di adottare il nuovo statuto che è stato allegato al predetto atto sotto la lettera "C" (di seguito anche "Statuto"), quale sua parte integrante e sostanziale, dandosi atto in particolare che l'associazione assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – A.C.I.S.J.F. – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI COMO - Organizzazione di Volontariato (ODV)", in forma abbreviata "A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI COMO ODV";

2°) - di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, sezione associazioni di volontariato, con conseguenti ottenimento della personalità giuridica e sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia;

3°) - di incaricare i componenti del consiglio direttivo affinché, agendo in via tra di loro disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti necessari od opportuni per l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, con facoltà di apportare allo Statuto ogni e qualsiasi modifica od integrazione richiesta;

(II) con comunicazione inviata via PEC il 4 maggio 2022, la Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, ha richiesto la modifica degli artt. 9 e 14 dello Statuto;

tutto ciò premesso

Simona Saladini, avvalendosi dei poteri e delle facoltà ad essa conferiti, dà atto che, in ossequio alla richiesta della Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia:

(A) l'articolo 9 dello Statuto viene modificato ed assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 9 – Gli associati

1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone integralmente gli scopi, presentano domanda scritta e vi sono ammessi, quali Soci Ordinari, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV che siano associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. L’associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

3. I soci hanno l’obbligo di:

a) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettando lo spirito animatore;

b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell’Associazione;

c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;

d) versare i contributi associativi nella misura e con la modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. I soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale hanno il diritto di:

a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall’Associazione;

b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto della vita sociale;

c) partecipare, anche per delega, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, con diritto di voto e di parola;

d) elettorato attivo e passivo per le cariche associative, con le modalità ed i limiti previsti dal presente statuto;

e) esaminare i libri sociali;

f) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

5. La qualità di socio ha durata indeterminata e si perde, oltre che per decesso o per recesso, per esclusione (in caso di mancato versamento, per due anni consecutivi, del contributo annuale; di assenza, per almeno tre volte consecutive, alle riunioni dell’assemblea, ovvero per gravi motivi), deliberata con le modalità previste dal presente statuto. L'ammissione e ll'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente e al socio. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Contro il provvedimento di esclusione è sempre ammesso ricorso all’autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi.

6. Ogni socio può recedere dall’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l’obbligo di versare la quota associativa per l’anno in corso. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell’Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell’Associazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi e restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.";

(B) l'articolo 14 dello Statuto viene modificato ed assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo  

1. Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli associati persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea all’atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito con deliberazione della prima Assemblea convocata secondo le disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l’Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti all’inizio del mandato triennale.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;

b) si riunisce almeno tre volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;

c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, fino a due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere; con delibera motivata, assunta dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ogni nomina può essere revocata anche prima della naturale scadenza del mandato;

d) delibera, con provvedimento motivato, sull’ammissione a socio della persona che ne ha presentato domanda scritta;  

e) delibera, nei casi previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l’esclusione dell’associato contro cui lo stesso può ricorrere alla ratifica dell’Assemblea;

f) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della A.C.I.S.J.F. – FEDERAZIONE NAZIONALE;

g) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell’Associazione previsti dagli articoli 5 e 6 del presente statuto e adotta tutti gli opportuni provvedimenti;

h) determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che i soci devono versare all’Associazione tenuto conto della quota da versare all’A.C.I.S.J.F. FEDERAZIONE NAZIONALE;

i) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, a mezzo del suo Presidente;

j) propone eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre alla approvazione della Assemblea in sessione straordinaria dei soci;

k) approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;

l) predispone il Bilancio consuntivo annuale e il Preventivo economico dell’Associazione predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria unitamente alla Relazione del Tesoriere e alla Relazione dell’Organo di Controllo, se nominato; predispone il bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

m) può affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione, con i conseguenti poteri di amministrazione ed la relativa legale rappresentanza, tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;

n) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d’urgenza e/o di necessità dal Presidente;

o) attua le deliberazioni dell’Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dal Presidente con lettera raccomadata, anche a mano, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica che dia la prova dell’avvenuto ricevimento.

4. Le riunioni sono presiedute, salvo rinuncia, dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona designata a maggioranza dai partecipanti alla riunione. Si tengono presso la sede dell'Associazione, o altrove, purché in Italia, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

5. Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l’attuazione di proprie delibere al Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

8. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l’Assistente Ecclesiastico dell’Associazione, il Revisore Legale (se nominato) e i membri dell’Organo di Controllo (se nominato)".

Per consultare il testo integrale:

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